Accesso civico

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".


Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

Norma vigente Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5


L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, è il diritto di chiunque di richiedere
documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone
l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.


DESCRIZIONE
L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per le modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.


COME SI UTILIZZA

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta è gratuita e non
deve essere motivata. L’Ente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web http://www.comune.sangiorgiolucano.mt.it/ il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L’istanza va presentata utilizzando l’apposito modulo, inviandolo:

o via mail, all’indirizzo: comune.sangiorgiolucano@cert.ruparbasilicata.it indicando nell’oggetto: “istanza di
accesso civico”, allegando scansione di un documento d’identità valido;

o di persona, presentando al protocollo dell’Ente , il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento
d’identità valido.

Il modulo per l’istanza di accesso civico (formato Rtf e PDF) è disponibile in questa sezione.


TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO

La tutela di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosìcome modificato dal D. Lgs. 33/2013.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.


DOVE RIVOLGERSI:

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241)

attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

Segretario Comunale DOTT.SSA EGIDIA FILOMENA CERVINO

Tel. 0835/846032

e-mail: filomenacervino@tiscali.it


RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

ING ANTONIO BUCCOLO

Tel. 0835/846032

 e-mail: ingbuccolo@yahoo.it

 pec.: areatecnicasangiorgiolucano@pec.it  


Orari di ricevimento: martedì-mecoledì-giovedì: 10.00-12.00

 

MODULISTICA
o Modello richiesta di accesso civico (pdf)
o Modello di accesso generalizzato (pdf)
o Modello comunicazione ai soggetti controinteressati (pdf)
o Modello provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso generalizzato

Ultimo aggiornamento: 10/03/2024